Trattamento dei rifiuti edili prodotti in cantiere
Il decreto Ministeriale n. 186 del 5 aprile 2006 sancisce la procedura di trasformazione, trattamento e riciclo dei prodotti di risulta edile. Le attività di recupero sono sottoposte a procedura tecniche volte a stabilire:- Le quantità massime che si possono impiegare per un determinato materiale;
- La provenienza del materiale;
- Tipo e caratteristiche del rifiuto edile e condizioni di utilizzo;
- Indicazioni su come effettuare il recupero senza pericolo per la salute umana e ambientale.
Le autorità competenti al controllo sul rispetto delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti edili sono i Comuni; ciò significa che quando si richiede il permesso o la licenza di costruzione bisogna precisare alle autorità comunali la quantità di rifiuti edili che si genereranno in fase di lavoro in cantiere. I rifiuti edili prodotti in fase di costruzione e quelli prodotti in fase di demolizione devono essere tenuti separati e non possono essere mescolati con altri rifiuti speciali. La suddivisione in cantiere deve essere svolta nel seguente modo:
- Rifiuti edili non inquinanti derivanti da sgombero o materiale di sterro (trattasi di smaltimento dei materiale di sterro non inquinato);
- Rifiuti edili che possono essere depositati in discarica senza trattamento (trattasi di smaltimento di inerti);
- Rifiuti combustibili come carta, cartone, legna e altri materiali sintetici (smaltimento di rifiuti edili combustibili);
- Altri rifiuti non identificati.
Smaltimento dei rifiuti edili da demolizione
I rifiuti edili da demolizione si devono tenere separati dal quelli di costruzione perché sono più disomogenei rispetto ai rifiuti generati in fase di costruzione. Infatti, i rifiuti edili da demolizione necessitano di trattamenti preventivi quali:- Vagliatura,
- cernita,
- separazione,
- rimozione di sostanze inquinanti,
- recupero di metalli o composti metallici;
- frantumazione.
Prima del riutilizzo è necessario un procedimento di ripristino e la legge che ne disciplina lo smaltimento è il D. Lgs. n 152/2006, che stabilisce anche chi deve occuparsi dello smaltimento delle macerie. La legge stabilisce che le macerie le smaltisce chi le produce, quindi sostanzialmente se a crearle è un’impresa di costruzioni, la stessa si occuperà dello smaltimento. Se il lavori sono svolti in proprio, sarà il proprietario dell’immobile a occuparsi della gestione dei rifiuti edili e – in base alle quantità prodotte – provvedere al conferimento in discarica o contattare una’azienda specializzata di smaltimento rifiuti.
Nessun commento:
Posta un commento