martedì 20 marzo 2018

Modello ICRIC (invalidità civile): adempimenti in caso di decesso del titolare

La morte è un evento traumatico che segna molto più chi sopravvive, non solo emotivamente ma  anche per tutto il carico di burocrazia che si materializza subito dopo aver superato l’ondata di dolore e sofferenza per la perdita. A seconda delle situazioni, è necessario svolgere alcuni adempimenti relativamente allo stipendio o pensione percepita dal defunto che ne era titolare e alla tipologia di retribuzione o pensione (reversibilità, invalidità civile, invalidità militare e così via).  In fin dei conti, avere a che fare con le agenzie funebri a Roma o in qualsiasi comune italiano è il problema minore, soprattutto se si tratta di agenzie rinomate e di esperienza come la Cattolica San Lorenzo. Le difficoltà subentrano quando si ha a che fare con le amministrazioni pubbliche; ma l’importante è essere informati e sapere cosa fare e come muoversi. Uno di questi casi riguarda gli adempimenti in merito alla pensione di invalidità civile di cui il defunto era titolare.

Cos’è il modello ICRIC

La pensione di invalidità civile viene richiesta all’INPS tramite apposito modulo: il modello ICRIC (Invalidità Civile Ricovero) che attesta il grado di invalidità e l’eventuale indennità di accompagnamento nonché indennità di ricovero presso una struttura pubblica – con la retta a carico, per intero, dello Stato (ad esclusione dei ricoveri per patologie).
Il modello ICRIC è, dunque, una dichiarazione che serve all’INPS per la verifica delle condizioni di indennità e la permanenza dei requisiti amministrativi – secondo legge – per poter riconoscere l’erogazione della prestazione economica relativa alla condizione di invalidità civile e, di conseguenza, ricalcolare, aumentare o ridurre l’importo dell’indennità di accompagnamento o dell’assegno sociale. I riferimenti normativi sono:
l’articolo 1 della legge n.662 del 23 dicembre 1996; e
la Legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Adempimenti in caso di invalidità civile del defunto

La circolare INPS 2535/2017 stabilisce che la comunicazione dei redditi all’INPS spetta anche a coloro che si trovano in condizione di presentare le cosiddette dichiarazioni reddituali brevi relative alle dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia alla pensione di invalidità.
La dichiarazione breve di decesso può essere presentata dagli eredi solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in una data precedente l’anno di reddito richiesto. In caso contrario, qualora non ci fosse la suddetta condizione,  gli eredi legittimati a dichiarare per conto del de cuius devono presentare una regolare dichiarazione reddituale a tutti gli effetti.

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