Ai fini pensionistici si richiede il calcolo TFR – Trattamento di Fine Rapporto – per stabilire il valore della pensione. Oltre al calcolo in base agli anni di lavoro, si può incrementare la buonuscita con l’aggiunta del calcolo di altri periodi riscattabili ai fini pensionistici come gli anni di servizio militare o quello universitari; perché gli anni riscattati contino ai fini del calcolo del TFR (clicca qui), occorre fare la domanda di riscatto già durante gli anni lavorativi; ma cosa significa riscatto e su cosa si basa il calcolo ai fini del TFR?
Cos’è il riscatto a fini pensionistici
Il riscatto consiste in una valutazione:
- Dei servizi e dei periodi non coperti dall’obbligo di contributi previdenziali (ai fini del TFS – indennità di buonuscita e indennità premio di servizio;
- Di un periodo quantificato – ai fini del TFR – in una somma da mettere da parte e che costituisce quota di TFR.
In ogni caso, il riscatto è subordinato al pagamento di una somma – completamente a carico del richiedente – che viene determinata in base all’applicazione di un coefficiente.
Tale coefficiente si ricava in base a:
- Retribuzione annua percepita alla data di inoltro della domanda;
- Età del richiedente;
- Età di pensionamento (per limiti di età o anni di servizio effettuati in base a qualifica o grado ricoperto);
- Limite di periodo di riscatto concesso (per la laurea, per esempio, 4 o 5 anni a seconda del corso di studi).
Obbligatoriamente, la domanda di riscatto si deve inoltrare durante gli anni di attività in servizio.
Chi può fare la richiesta di riscatto?
Il riscatto può essere richiesto da:
- Dipendenti pubblici in servizio con contratto determinato (TFR),
- Dipendenti civili e militari con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 e personale in ruolo ma non contrattualizzato (militari, ricercatori, docenti universitari, magistrati, diplomatici - TFS buonuscita);
- Dipendenti di enti locali, servizio sanitario e iscritti al fondo di previdenza ex-INADEL con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000.
Quali sono i periodi riscattabili
Gli anni di studio possono essere riscattati a fini pensionistici purché non contemporanei ad altri servizi con iscrizione previdenziale. I periodi “scolastici” e di formazione riscattabili sono:
- Corso di laurea e corso di specializzazione post-laurea;
- Anni di corso per Laurea breve;
- Dottorati di ricerca;
- Corsi di formazione professionale con conseguente titolo di studio/attestato;
- Tirocini pratici per farmacisti e operatori sanitari (dal 10 settembre 1991);
- Anni per il conseguimento del diploma di:
- Infermiere;
- Assistente sociale;
- Fisioterapista e tecnico della riabilitazione.
A partire dal 12 luglio 1997, gli anni di laurea, specializzazione post-laurea, dottorato di ricerca e laura breve sono riscattabili anche se i titoli conseguiti non sono stati utilizzati durante la carriera professionale. Gli anni di studio si possono riscattare per intero o parzialmente purché entro i limiti temporali del corso di studi (gli anni fuori corso non sono calcolati).
Se il richiedente non ha maturato il diritto al TFR, il riscatto non produce effetti e i contributi versati all’INPS Gestione dipendenti Pubblici non sono rimborsabili.
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